A decorrere dal 1/01/2017 le regole in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi su beni immobili sono disciplinate dal Reg. UE n.1042/2013, che ha modificato il precedente Reg. UE 282/2011. Tali nuove disposizioni riguardano, quindi, le prestazioni di servizi che, in deroga alle regole generali basate sul domicilio del fornitore (B2C) o del cliente (B2B), devono essere tassate nel luogo in cui si trova l’immobile, così come previsto dall’art.7-quater del DPR.633/72.
Tra i chiarimenti forniti dal regolamento Ue 1042/2013, si rileva che, ai fini dell'applicazione dell'Iva:
Si segnala poi, che tra le prestazioni relative a beni immobili rientrano ora anche i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti, o alla stesura di contratti di compravendita (la CM 37/2011 non considerava tali servizi tra quelli immobiliari).