Il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sugli obblighi di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio, che seguono quelli forniti dall’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Nell’ambito delle FAQ diffuse dal Ministero viene chiarito, tra gli altri, quanto segue:
- il committente può effettuare la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) tramite una email "cumulativa", a patto che i dati relativi a ogni prestatore siano esposti in modo dettagliato;
- la comunicazione deve essere inviata, tramite email alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro ove ha luogo la prestazione lavorativa. Tuttavia, in caso di comunicazione effettuata erroneamente presso un’altra sede, è possibile per il committente dar prova dell’avvenuto adempimento;
- imprenditori e professionisti devono comunicare “preventivamente” eventuali modifiche od integrazioni alle comunicazioni di prestazione di lavoro accessorio già trasmesse;
- sono esclusi dall’obbligo di comunicazione all’Ispettorato i committenti che, pur in possesso di partita IVA, non sono imprenditori (es.: P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS);
- sono ammesse comunicazioni di prestazioni plurime, sia con riguardo a più lavoratori che a più prestazioni nell’arco della giornata o della settimana.