L’art. 1 co.111-113 della Legge di stabilità 2016 apporta alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi, introdotto dalla finanziaria 2015 e destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale. Tra le novità apportate alla disciplina si segnala quanto segue:
- limite ricavi / compensi: le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di €.10.000 per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a €.15.000;
- limite lavoro dipendente: viene introdotto una nuova causa ostativa secondo cui non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro;
- contribuenti “start up”: i soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi 5 anni dell’attività. Tuttavia l’agevolazione opera a condizione che:
- il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nell’anno precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
- Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 - 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015.
- regime previdenziale: coloro che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani/commercianti dell’INPS.
Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che hanno adottato il regime dei cd “nuovi” minimi si attendono chiarimenti ufficiali; al riguardo si distingue le seguenti casistiche:
- utilizzo regime dal2014: possono continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (scadenza del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età);
- nuova attività 2015: beneficiando della proroga, non è chiaro se possano continuare ad applicare il regime fino a scadenza naturale;
- nuova attività dal 2016: non si potrà più scegliere detto regime.