In relazione al Mod. TR, l’Agenzia ha chiarito che la scelta effettuata in relazione all’utilizzo del credito infrannuale Iva può essere modificata (da rimborso a compensazione o viceversa):
- prima della scadenza del termine (si tratta di una “correttiva nei termini”) senza alcun limite;
- dopo la presentazione dell’istanza, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva; in tal caso la modifica dell’istanza “a rimborso” in una istanza “in compensazione”:
- non è ammessa ove l’ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento;
- occorre comunque assoggettare l’utilizzo ai limiti del monitoraggio dei crediti Iva.
Ove la somma precedentemente chiesta a rimborso sia già stata utilizzata in compensazione senza aver provveduto alla rettifica del modello TR, si realizza l’ipotesi di indebita compensazione, con applicazione della sanzione del 30% del credito utilizzato.