Spett.le Redazione,
Il co. 95 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha soppresso l'obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.
Pertanto a mio avviso resta valida la prescrizione generale per le prestazioni di servizio di emissione della fattura non oltre il momento del pagamento.
Un nostro cliente autotrasportatore, sta lavorando con una ditta di cui non è sicuro del pagamento, la possibilità di emettere la fattura solo al momento dell’incasso, potrebbe essere una soluzione per non dover anticipare l’iva.
Tuttavia non capisco come questa norma si coordini con la normativa, a quanto pare tuttora vigente, il quale prescrive che, ai sensi dell'art. 83-bis, co. 12, D.L. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.
Mi sembra che le due norme confliggano fra di loro e creino un “cortocircuito” nel quale il fornitore non emette la fattura fino a che non viene pagato e il cliente non paga fino a che non riceve la fattura.
Qual è la sua opinione in merito? C’è qualche posizione ufficiale della dottrina o della giurisprudenza? Non vorrei dare un consiglio sbagliato.