Buongiorno.
Una società semplice agricola con due soci: socio a) per il 49% ed iscritto alla previdenza agricola come coltivatore diretto e socio b) per il 51% non iscritto alla previdenza agricola.
La società semplice possiede in proprietà un fondo acquistato con i benefici della ppc il quale contiene al suo interno un vecchio fabbricato abitativo, categoria A3 (pertinenziale al fondo), ad oggi non utilizzabile come abitazione considerate le precarie condizioni generali.
Si fa subito presente che il fabbricato non è considerato rurale strumentale né rurale abitativo in quanto non idoneo al momento per essere destinato ad abitazione da parte dei soci, amministratori o dipendenti della società.
Il socio che detiene il 51%, non iscritto alla previdenza agricola, intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e intende sfruttare i benefici del 110% in versione sisma ed ecobonus.
I nostri dubbi sono i seguenti:
Se non fosse possibile sfruttare il beneficio del 110 mediante la soluzione sopra prospettata, l’alternativa sarebbe quella di dare in comodato/affitto ad un soggetto terzo (marito del socio) l’immobile abitativo. In particolare per le società di persone “Non costituiscono distrazione … la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi”.
Riteniamo che tale soluzione sia percorribile considerato anche il vantaggio dell’esclusione da parte delle società agricole della normativa sui beni assegnati ai soci o familiari dei soci.
Grazie per l’attenzione.