Buongiorno.
Tra l'azienda "A" impresa manifatturiera alimentare e l'impresa "B", impresa di servizi nel settore delle manutenzioni, riparazioni e forniture elettriche, sussistono da anni rapporti di collaborazione per la manutenzione periodica degli impianti elettrici dei macchinari industriali e fornitura di materiali, spesso supportati da contratti di appalto sottoscritti ma non registrati ad importo predeterminato e con fatture periodiche in stati di avanzamento.
Per l'anno 2021 l'azienda "A" avendo i requisiti per essere considerata esportatore abituale invia a marzo 2021 ai propri fornitori la dichiarazione di intento ma per il fornitore "B" compilando nel quadro Dichiarazione il rigo "una sola operazione per un importo fino a euro 300.000" anziché il rigo sottostante "operazioni fino a concorrenza di euro..." come invece riportato nelle dichiarazioni di intento inviate ad altri abituali fornitori.
Nessuno si accorge di tale errore, nè l'impresa "A" nè l'impresa "B" la quale, a fronte del contratto di appalto in essere, continua ad emettere nei confronti del proprio cliente esportatore abituale "A" fatture non imponibili ai sensi dell'art. 8 lettera c), nè tantomeno la ditta "A" contesta la mancata applicazione dell'IVA dopo la prima operazione eseguita a fronte della dichiarazione di intento controllata telematicamente da "B".
Al termine del terzo trimestre 2021, settembre, viene posto il problema che la dichiarazione di intento dell'impresa "A" non sia stata emessa in modo corretto in quanto si sostiene che avendo compilato il rigo "operazioni fino a concorrenza di euro...", essa avrebbe avuto come unica valenza di non imponibilità una sola operazione.
Viene esaminata la cosa e viene proposto dal fornitore "B" che l'azienda "A" provveda a rettificare la dichiarazione di intento emessa a marzo 2021 con l'invio di una dichiarazione rettificativa e con il pagamento della sanzione di 250 euro con la riduzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, giusto quanto viene precisato dalla Circolare 41/E del 26-9-2005 in cui al punto 5.5 Ravvedimento l'Agenzia scrive che "la violazione consistente nella omessa o errata comunicazione della dichiarazione di intento può essere oggetto di ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs 18-12-1997 n. 472".
Inoltre a sostegno della tesi della ditta "B" si fa riferimento anche al caso di errata compilazione della dichiarazione di intento la cui soluzione è stata affrontata in interpello all'Agenzia delle Entrate con risposta n. 126/2016. In questo caso si parlava di dichiarazione di intento con la compilazione del rigo "operazioni fino a concorrenza di euro...", regolarmente inviata dall'esportatore abituale e che in caso di superamento del plafond iniziale aveva provveduto non ad inviare una nuova dichiarazione di intento ma modificando l'originaria dichiarazione con una rettifica telematica incrementando il plafond fino al nuovo valore.
Ebbene l'Agenzia è stata dell'avviso che l'irregolare compilazione della dichiarazione di intento integrasse una violazione di carattere formale e che la società esportatrice abituale potesse sanare ciascuna violazione commessa con il solo versamento di una sanzione di 250 euro, ossia per ogni dichiarazione rettificata con un nuovo plafond.
A parere dello scrivente già l'esistenza di un contratto di appalto che preveda una serie di interventi di manutenzione e riparazione di impianti elettrici su impianti e macchinari industriali nonché la fornitura di specifici materiali elettrici nel periodo marzo - settembre 2021 possa integrare una singola operazione (anche se fatturata a stati di avanzamento) e pertanto si possa sostenere la valenza di aver operato come unica operazione nell'ambito di detto appalto di servizi e quindi non ci sia la necessità di operare alcuna rettifica in materia di IVA.
Tuttavia l'azienda "A" che dal mese di aprile 2021 ha ricevuto e non contestato alcune decine di fatture dal proprio fornitore "B" (rimaste tutte nel plafond di 300mila euro massimale) e questo fino al mese di settembre 2021, ritiene che lo stesso fornitore debba invece stornare tutte le fatture emesse senza applicazione dell'IVA in base all'art. 8 lettera c) e riemettere le stesse con addebito dell'IVA e pagando l'IVA e le relative sanzioni.
In sostanza si ritiene che l'impresa esportatrice "A" abbia fatto un duplice errore ossia:
1) non aver inviato la dichiarazione di intento formalmente corretta compilando il rigo 1 e non il rigo 2 (a parte le considerazioni dell'appalto visto come "unica operazione");
2) non aver contestato al proprio fornitore "B" l'emissione delle fatture senza IVA dopo la prima operazione fatturata, ma pagandole regolarmente ed inserendole tutte nella propria contabilità.
Si richiede pertanto la risposta dell' Esperto di Redazione Fiscale per la migliore soluzione alla suddetta problematica.
Grazie.