Buongiorno,
Per cortesia mi può dare conferma delle risposte già date dal dottor Cirrincione considerando l'Audizione del direttore dell'agenzia delle entrate del 18/11 (spiegazioni avvenute dopo la risposta del dottor Cirrincione?)?
Ho visto l'audizione (chiarimenti al punto 4.1 dell'audizione in Commissione parlamentare del 18/11/2020) , ma se non ho letto male ci si trova con quanto è scritto nella circolare dove si dice che al Super bonus 110% "è ammesso l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio che concede in locazione o in comodato tutte o alcune unità, ...., ferma restando la costituzione di un condominio." vista proprio la definizione di condominio e per quanto riportato a pg.11 dell'audizione.
Altresì per quanto riportato alla voce condominio non mi è chiaro nel caso sopracitato di edificio con 2 u.i. come ci si deve regolare per le spese sulle parti comuni, sembrerebbe dovesse dotarsi di CF e/o PIVA o no?
Mi da conferma delle risposte date in precedenza (riportate sotto) e se si deve procedere a chiedere un codice fiscale perchè si è un condominio? grazie
QUESITO N.1 superbonus
Un edificio è composto da:
1) appartamento al PT con autorimessa;
2) magazzino al PT;
3) appartamento al PP con autorimessa.
La proprietà è così composta:
a) Antonio è PROPRIETARIO della U.I. n. 3) che è anche la sua abitazione principale;
b) Antonio e Maria sono rispettivamente NUDO PROPIETARIO e USUFRUTTUARIA delle U.I. n. 1) (abitazione di Maria) e n. 2).
Hanno un'unica entrata per l'accesso ai due appartamenti (uno al piano terra e l'altro al primo piano)
QUESITO N.2 superbonus
Antonio è anche COMPROPRIETARIO con Vanda di 3 appartamenti in un condominio di 9 abitazioni che ha deliberato di eseguire il cappotto esterno.
QUESITO N.3 superbonus
Una Società Semplice unipersonale è PROPRIETARIA di un complesso costituito da 1 grande U.I. a destinazione commerciale al PT (per circa l'80% quindi prevalente) e 2 U.I. a destinazione residenziale al PP (per circa il 20 %).
Andrea Cirrincione - 10-11-2020
Quesito 1
Nella premessa che nel caso di specie sussiste certamente un condominio (più unità immobiliari in proprietà di più soggetti distinti), la questione attiene al fatto se si possono individuare, al loro interno, delle unità nell’edificio plurifamiliare che possono considerarsi funzionalmente autonome e con accesso autonomo dall’esterno.
La risposta si deve considerare negativa nella considerazione che esiste una caldaia centralizzata per l’impianto di riscaldamento; dunque le tre unità indicate non risultano essere “funzionalmente autonome”.
Il superbonus riferito al cappotto esterno potrà scattare come opere effettuate su parti comuni condominiali, nonché per la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento. A questo punto, i singoli condomini che possono fruire di tale “intervento trainante”, potranno anche fruire (autonomamente l’uno dall’altro) del superbonus per la sostituzione degli infissi.
Quesito 2
Nel caso indicato, Antonio si trova sostenere un intervento “trainante” per la quota di detrazione imputato dal condominio; ciò permette di fruire del superbonus anche per gli interventi “trainati” effettuati su altre unità immobiliari (le unità immobiliari di cui al Quesito 1).
A tal fine non rileva il fatto se si trovi o meno ad avere altri interventi “trainanti” (effettuati sulle unità di cui al quesito 1 o meno), sapendo che sussiste comunque il limite di fruibilità del superbonus (quale intervento trainato o trainante) riferito a singole unità immobiliari (mentre i lavori su parti comuni condominiali possono essere innumerevoli) non può superare il numero di 2.
Se, dunque, Antonio possedesse oltre all’appartamento del quesito 1 anche altri 2 appartamenti, la sostituzione degli infissi potrebbe accedere al superbonus (anche solo a causa dell’intervento trainante sull’unità nel condominio) solo in relazione a 2 dei 3 appartamenti complessivamente posseduti.
Quesito 3
Premesso che le società semplici non possono essere unipersonali (se non per un massimo di 6 mesi una volta che abbiano perso la pluralità dei soci), non risultano esservi espressioni ufficiali che permettono l’accesso alla detrazione anche alle società semplici.
Pur tuttavia si deve ritenere che tali soggetti non possono essere esclusi, ancorché non rientrino nell’elenco tassativo previsto dal co. 9 dell’art. 119 e ciò per il fatto che tali soggetti sono assimilati, per quanto attiene il trattamento fiscale, alle persone fisiche private, nè possiedono un’attività di impresa che, secondo i chiarimenti resi dalla CM 24/2020, sono soggetti che legislatore ha voluto tassativamente escludere (se non quali beneficiari della detrazione per lavori effettuati su parti comuni condominiali).
Tuttavia è bene attendere chiarimenti ufficiali.