Il DL 104/2020 prevede la possibilità di rivalutare anche solo civilisticamente il valore dei beni.
Caso pratico: Stato Patrimoniale:
Attivo: Fabbricati 100
Soci/prelevamenti 300
Passivo: Fondo amm.to fabbricati 50
Perizia di stima valore del fabbricato 400
In base a quanto affermato su Il Sole 24 ore lunedì 26 ottobre u.s. in "norme e tributi" se attribuisco al valore del fabbricato 400 (valore di stima) e costituisco in contro partita un fondo rivalutazione in avere di 300, posso utilizzare questi 300 di fondo rivalutazione a storno totale del conto Soci/prelevamenti azzerando di fatto questo conto.
Alla luce di quanto sopra descritto si chiede:
- è corretta questa interpretazione?
- il nuovo valore del fabbricato (mantenendo il fondo amm.to a 50) concorrerà alle quote di ammortamento sul nuovo valore?
- se sì, ci sarà una quota detraibile e una quota indetraibile che andrà ad alimentare il fondo amm.to?
In tal caso, è corretto prevedere una quota di ammortamento sul valore iniziale del fabbricato (100) detraibile e una quota sull'ulteriore 300 indetraibile?
Il tutto andrà ad alimentare il fondo ammortamento.
Cordiali saluti