In base al principio contabile Oic 16 gli immobili vengono distinti in fabbricati strumentali per l’attività della società e in fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari (immobili patrimonio).
Il paragrafo 59 prevede che i fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo (stimato al termine della vita utile) è pari o superiore al valore netto contabile.
Domande:
1) una società riscatta dal leasing un immobile uso ufficio A/10. È corretto procedere con l’ammortamento del valore di riscatto (anche se il valore residuo è superiore al valore netto contabile), posto che l’Oic prevede di non operare l’ammortamento solo per gli immobili patrimonio?
2) una società possiede un immobile ad uso abitativo A/2. Per determinare fino a quale momento calcolare l’ammortamento devo necessariamente determinare il valore residuo (presumibile valore di realizzo al termine di vita utile). Dovendo procedere ad un continuo monitoraggio dei valori di mercato è corretto, secondo il vostro parere, fare riferimento ai valori indicati da siti specializzati (tipo OMI o immobiliare.it) oppure è necessaria la perizia di un tecnico?
Ringrazio anticipatamente