QUESITO In caso di accertamento da parte dell’A.E. le imposte e gli interessi sono a carico del contribuente, mentre per le sanzioni, il medesimo, può rivalersi sul consulente. In considerazione del fatto che nell’accertamento sono indicate varie modalità di definizione e che le sanzioni variano di conseguenza, quali sono le sanzioni che possono essere richieste al consulente: 1. Quelle ridotte a 1/6 (art. 15 dlgs 472/1997); 2. Quelle ridotte a 1/3 (art. 17 dlgs 472/1997); 3. O quelle per intero. Come sappiamo sono importi molto diversi che sono più penalizzanti per il consulente se il contribuente non si avvale della definizione di cui al n. 1. Infine se l’accertamento è nato perché il contribuente non si è voluto adeguare agli studi di settore, per le sanzioni è sempre e solo responsabile il consulente, in mancanza di una dichiarazione scritta di non adesione?