c.a. Dott. Cirrincione, egr. dott. le pongo il seguente quesito e cioè:
Convenzione Italia USA contro le doppie imposizioni in vigore dal primo gennaio 2010.
Società Italiana che eroga royalties a soggetto "stabilito" negli U.S.A.:
Premessa: le allego anche alla presente stralcio della Convenzione ITA - U.S.A.
L'articolo 2 mi farebbe pensare ad una ritenuta d'acconto dell'8% trattandosi di compensi riconosciuti per poter sfruttare (royalties) a livello editoriale in Italia un marchio di proprietà USA (Ad esempio il fumetto.).
Però mi viene un dubbio leggendo il successivo articolo 3 della convenzione stessa, laddove si enuncia: Nonostante le dispozioni del paragrafo 2, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie ....... sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente e' il beneficiario effettivo dei canoni.
A questo punto mi verrebbe detto che la tassazione avviene tutta negli USA e la società ITA debba semplicemente pagare il fornitore dei diritti d'autore senza alcuna ritenuta;rimango comunque nel dubbio e pertanto Le chiedo Suo autorevole parere
Grazie
Stralcio della Convenzione Italia U.S.A....omissis..
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
e (b) l'8 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione dei canoni relativi al software per computer, alle pellicole cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente e' il beneficiario effettivo dei canoni.
4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all'uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono considerarsi provenienti da detto Stato.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti in relazione ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.