Buongiorno, vorremmo tornare un attimo su una questione che vi abbiamo già sottoposto per approfondire alcuni aspetti. Una società assegna a uno dei soci un ramo d'azienda a titolo di recesso. In pratica, anziché corrispondergli il valore della quota in denaro glielo corrisponde assegnandogli un ramo d'azienda funzionante e composto da: avviamento, beni strumentali e merci. Civilisticamente l'operazione non fa una piega. Posto che tale assegnazione non è soggetta ad IVA (almeno, così ci pare di capire dalla sentenza della CTC 2923 del 1994, in cui si dice che non sono soggette ad IVA le assegnazioni di beni oggettivamente fuori da detto tributo) ci stavamo ponendo delle domande ai fini delle imposte dirette. L'assegnazione dell'azienda deve essere effettuata al valore normale e, quindi, l'avviamento sarà calcolato ai sensi del DPR 460/96 (giusto per stare tranquilli) e, pertanto, - nel quadro RH del socio receduto dovrà essere indicato il suddetto valore. La società, a sua volta, assegnando l'azienda dovrebbe - rilevare una plusvalenza (art. 86, c. 1, lett. c, DPR 917/86) come differenza fra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni costituenti l'azienda assegnata. La società però dovrebbe anche - rilevare un costo di recesso, pari al valore dell'azienda assegnata. Il socio può però - dedurre dal reddito dell'impresa individuale che andrà a costituire detto valore, non avendo di fatto pagato nulla??? A regola sì perché altrimenti si verificherebbe una doppia imposizione ma non ne siamo così sicuri. Grazie Cordiali saluti