Quesiti16/04/2014agente immobiliare e coworkingBuongiorno Un cliente agente immobiliare, deve fare delle fatture di coworking. Premesso che gli abbiamo gia’ detto che l’agente immobiliare non ha ompatibilita’ con altre attivita’ come ribadito dal registro agenti, e lui ne e’ consapevole assumendosene il rischio,La domanda e’ il coworking e’ attivita’ d’impresa, ma lui e’ sostituto d’imposta per la sua attivita’ .per la fatturazione come e’ giusto comportarsi Ovvero nel momento in cui fattura ad aziende con iva (ma senza r.a.)potrebbe essere soggetto a sanzioni Grazie Non si comprende che cosa si intenda con la fattispecie "coworking".Indipendentemente dall'eventuale incompatibilità con l'attività di agente immobiliare, dal punto di vista fiscale si pone il solo problema di verificare l'assoggettamento ad Iva e reddituale delle operazioni poste in essere.Se le operazioni poste in essere risultano indirettamente collegate a quelle di agente immobiliare, esse dovranno rientrare nell'ambito dell'attività d'impresa (e dunque dovranno essere fatturate, anche se non andrà applicata la ritenuta d'acconto propria degli agenti laddove l'attività svolta fosse diversa da quella di "intermediazione" - es: attività di consulenza generica).Se, al contrario, l'attività esula totalmente da quella di agente, allora andrà trattata autonomamente e dunque occorrerà verificare se esiste la abitualità nello svolgimento delle prestazioni tali da attrarle in ambito Iva (esattamente come si farebbe in assenza di attività di intermediario immobiliare), peraltro dovendo verificare se si tratta di attività di lavoro autonomo o di un'altra attività di impresa.Cordiali saluti Coworking :che è un attivita’ uscita da poco, e’ una condivisione di spazie e attrezzature ma non un subaffitto (puo’ essere a giornate,ore , etc.
Quesiti19/05/2014DISTRIBUZIONE DIVIDENDI SRLSRL A) CON UTILE 2013 DI 100.000,00 SOCIA UNICA DELLA SRL A) E' SRL B). SE L'UTILE 2013 VERRA' DISTRIBUITO NEL 2016 NEL BILANCIO 2013 DELLA SOCIETA' B) E' NECESSARIO RILEVARE QUALCHE SCRITTURA CONTABILE SE NO SOLAMENTE NEL 2016 CI SARA', SEMPRE IN CAPO ALLA SOCIETA' B), LA SEGUENTE SCRITTURA: Dare Avere Banca 100.000,00 utili distribuiti da soc. figlie (con rilevanza fiscale 5) 100.000,00 E' CORRETTO In primo luogo occorre rilevare che il credito per dividendi da iscritto in bilancio nell'esercizio in cui viene "deliberata" la distribuzione, a nulla rilevando l'effettiva erogazione del dividendo (che rileva invece ai fini reddituali, dovendosi applicare il principio di cassa ex art. 89 Tuir).In generale I dividendi vanno contabilizzati nell'anno in cui interviene la relativa delibera dell'assemblea; tuttavia nel caso di società controllate, la controllante può iscrivere il dividendo nel bilancio dell'anno di formazione dell'utile, purché il progetto di bilancio sia stato approvato dal CdA della società controllata (Com.
Quesiti20/05/2014provvigioni e ritenute agente di commercioUn agente di commercio tiene la contabilità con il criterio di competenzaEmette una fattura per provvigioni relative ad Ottobre Novembre e Dicembre 2012 nel mese di Febbraio 2013. La ditta mandante paga però la fattura in più volte nell'anno 2013 ed in parte nel 2014 operando la ritenuta di acconto su quanto effettivamente pagato con i vari acconti e non sul totale della fattura.- La ritenuta d'acconto anche se non interamente versata viene recuperata per l'intero importo nell'anno di imposta 2013 - Oppure viene recuperata in parte nell'anno 2013 ed in parte nell'anno 2014 in base alla certificazione sulla ritenuta subita rilasciata dalla ditta mandante ogni volta che paga in acconto- E' altresì corretto che la ditta mandante operi nelle modalità di cui sopraLa ritenuta d'acconto va scomputata in relazione al reddito su cui è stata applicata, indipendentemente dal versamento di tale ritenuta da parte del sostituto; dunque se la provvigione viene dichiarata nel 2013, la ritenuta effettuata su tale provvigione va comunque scomputata in Unico 2014, anche se è stata versata solo nel 2014 dal mandante.Infatti la RM 68/2009 ha subordinato lo scomputo della ritenuta al solo fatto che questa sia stata "effettuata" dal sostituto d'imposta, anche se non versata nel 2013 ma solo nel 2014 (e dunque certificata solo nel 2015; secondo l'Agenzia delle entrate, tuttavia, l'intermediario può comunque richiedere il rilascio di una certificazione "anticipata", riferita alle ritenute effettuate nel 2013 e versate nel 2014, che la mandante è tenuta a rilasciare).Cordiali saluti
Quesiti23/05/2014PERDITE SU CREDITICon la presente siamo a chiedere se quando si rileva la perdita di un credito verso un cliente si deve considerare solo l'imponibile o il totale comprensivo di IVAE se tale perdita si deve rilevare integralmente o si può suddividere in più anniRingraziando porgiamo cordiali salutiLa perdita su crediti va rilevata per il totale fattura, comprensivo dell'Iva.Ciò, secondo la migliore dottrina, vale anche nel caso di fallimento, nell'ambito del quale il recupero successivo dell'Iva (tramite nota di credito emessa alla chiusura del fallimento) è un evento certo (va dunque portato a perdita il totale fattura, mentre la nota di credito successiva comporterà una sopravvenienza attiva per l'importo dell'Iva).La perdita non è mai ripartibile su più periodi d'imposta, dovendo obbligatoriamente gravare nel periodo in cui essa diventa certa (la "suddivisione" può avvenire solo dal punto di vista civilistico tramite la svalutazione del credito, quando sorgano i primi dubbi sulla sua solvibilità; rimane fermo il fatto che si tratta di un aspetto esclusivamente civilistico, posto che fiscalmente tali svalutazioni non sono deducibili, se non nel limite dello 0,5 dei crediti commerciali).Cordiali saluti.
Quesiti30/05/2014Black ListBuongiorno !!Ho un dubbio da chiarire.Abbiamo un cliente che acquista della merce da un fornitore svizzero,con rappresentante fiscale italiano.Commercializza prodotti Invista avendo fabbriche in Inghilterra e Turchia e spedendo la merce dal paese in cui la ha disponibile in quel momento.Il pagamento avviene presso un c/c estero banca italianaPer la registrazione come mi devo comportareVa effettuato il reverse charge, la compilazione della Black List ed anche il modello IntraAttendo Vs istruzioni in meritoGrazieAllego fotocopie: fattura, modello CMR, shipping order e documento trasporto Dai dati comunicati, l'impresa Svizzera non risulta essere "stabilita" ai fini Iva in Italia, essendosi solo identificata ai fini Iva in tale paese; ciò si desume dalla dicitura apposta in fattura che richiede l'effettuazione del reverse charge da parte dell'acquirente italiano soggetto passivo Iva (dal 2010, infatti le operazioni "territoriali" in Italia ceduto un soggetto passivo italiano non possono più essere fatturate con Iva dal soggetto non residente tramite la partita Iva aperta in Italia).Nell'operazione indicata, la merce proviene dall'Inghilterra e pertanto non vi è una importazione da paesi extra Ue; ciò comporta il fatto che l'acquirente italiano:a) deve emettere autofattura ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72 in quanto l’operazione è territoriale ex art. 40 c. 1 DL 331/93 (merce comunitaria)b) non compila l’Intrastatc) registra la fattura dello svizzero ai soli fini dei redditi contabilità generale (non rileva ai fini Iva, infatti, rilevando la sola autofattura emessa dall'italiano).Analogo adempimento va posta in essere laddove la merce fosse provenuta dalla Turchia.