PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENTE RISCOSSIONE
Una piccola azienda ha ricevuto la notifica dall’agente della riscossione di pignoramento art.72-bis DPR 602, del credito che un professionista vanta nei confronti della medesima azienda per prestazioni professionali. Nell’atto di pignoramento è indicato “l’agente delle riscossione intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dall’art.72-ter del DPR 602/73 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di euro 10.000,00 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pignoramento”.
L’azienda dovrebbe pagare al professionista per prestazioni professionali la somma di euro 1.000,00 + cassa di previdenza+iva+spese, ma il pagamento è sospeso finchè non verranno quantificate e pagate le dovute sanzioni per inadempimenti del professionista o adempimenti effettuati oltre i termini.
Si chiede:
Infine qualora la quota pignorata fosse comunque da versare all’agente della riscossione, è corretto ritenere che la quota pignorata e da versare all’agente della riscossione nel caso sotto indicato sia pari a euro 109,29 cioè 1/10 del netto parcella, sulla quale non va applicata l’ulteriore ritenuta 20% di cui art.21 comma 15 L.449/97 in quanto il creditore è l’agente della riscossione??.
Compenso 1.000,00
Cassa prev.4% 40,00
Iva 22% 222,88
Spese anticipate art.15 30,00
Ritenuta 20% 200,00 –
Totale parcella 1.092,88