Buonasera, si espongono due casi ed una richiesta di chiarimento:
1° caso
professionista in contabilità semplificata in attività, decide dal 01/01/2017, essendoci i presupposti e rispettati tutti i limiti ed i requisiti, di passare al regime forfettario (L 190/2014). I requisititi ed i limiti per accedere a tale regime erano già rispettati sia nel 2015 (con riferimento al 2014), sia nel 2016 (con riferimento al 2015), ma il contribuente era rimasto in contabilità semplificata, regime di tassazione ordinario.
Può accedere al regime forfettario dal 01/01/2017, indicherà in dichiarazione iva 2017 anno 2016 il flag nel rigo VA 14, indicherà nel VF70 le eventuali rettifiche della detrazione, non dovrà indicare altro nel quadro VO.
2° caso
professionista fino al 2014 in regime superagevolato (cosiddetti ex minimi) art. 27 c.3 DL 98/2011. Dal 2015, soppresso tale regime dalla L. 190/2014, diventa professionista in contabilità semplificata, non fa nessuna opzione se non quella, nella dichiarazione Iva 2016 anno 2015, di optare per le liquidazioni trimestrali. I requisititi ed i limiti per accedere al regime forfettario erano già rispettati sia nel 2015 (con riferimento al 2014), sia nel 2016 (con riferimento al 2015), ma il contribuente era rimasto in contabilità semplificata e con regime di tassazione ordinario.
Può il contribente accedere al regime forfettario dal 01/01/2017? oppure, essendo stato il regime naturale del contribuente nel periodo d'imposta 2015 il forfettario, ma avendo, per comportamento concludente e indicando l'opzione per le liq. trimestrali iva, optato per la contabilità semplificata, potrà accedere al regime forfettario, se rispettati i limiti, solo dal 01/01/2018?
3) Richiesta chiarimento
Per il monitoraggio del valore di 20.000 euro come requisito di accesso/permanenza nel regime forfettario si considerano i beni presenti al 31/12. I beni venduti durante l'anno non influiscono. E' corretto?
Grazie mille
cordiali saluti