Per un'area (destinata a edilizia agevolata o convenzionata) il Comune notificava nel 2014 un accertamento ICI per gli anni dal 2008 al 2012, determinando un valore al mq di 220 euro.
L'area ha molti vincoli di edificabilità, compreso un deposito combustibili che rende praticamente impossibile l'edificabilità fino a che l'area verrà bonificata (si prevedono tempi lunghissimi).
Alcuni comproprietari hanno definito il valore dell'area con accertamento con adesione (per gli anni appunto dal 2008 al 2012) per euro 60 al mq.
Altri comproprietari avevano invece presentato ricorso, sostenendo che il valore determinato dal Comune era altissimo visto i vincoli di edificabilità cui l'area è soggetta, e chiedendo l'annullamento dell'accertamento.
Ora (settembre 2014) la CTP in primo grado ha dato ragione ai ricorrenti, i quali sostengono che ora pagheranno IMU solo sulla base del valore agricolo dell'area.
DOMANDA:
Anche chi non aveva ricorso (ma definito atto con accertamento con adesione gli anni fino al 2012) vorrebbe far riferimento alla sentenza di I grado, pagare d'ora in poi l'IMU sulla base del reddito dominicale, e non sulla base del valore definito con accertamento. L'unica perplessità sta nel fatto che nella definizione con adesione il Comune aveva inserito una frase in cui si stabiliva che il valore di 60 euro al mq valeva non solo per gli anni oggetto di accertamento (fino al 2012 compreso) ma anche per gli anni futuri "fino a che la situazione dell'area è immutata".
Si chiede se questa frase vincola a pagare sempre sui 60 euro al mq, oppure se l'accertamento con adesione ha effetto solo sugli anni oggetto di accertamento (fino al 2012) ma non sugli anni futuri, per cui ora, alla luce della sentenza, ci si può accodare a quanto sostengono i ricorrenti.