Con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito, l'Amministrazione Finanziaria ha comunciato che anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Il waiver svizzero perde automaticamente efficacia con l’entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute da tale data.
In caso contrario, infatti, risulterebbe impedito il monitoraggio rafforzato per la mancanza delle informazioni necessarie, in relazione alle operazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi all’ultimo per il quale è stata presentata la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e fino al 22 febbraio 2015.