Con la Risoluzione 113/E del 07.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria, in ottemperanza a quanto statuito dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 778, legge 208/2015) a dal Dm del 15 luglio 2016, ha istituito l’apposito codice tributo da inserire nel F24 telematico: “6868”.
La Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 778, legge 208/2015) ha previsto che gli avvocati d’ufficio, dal 2016, possano utilizzare le parcelle loro spettanti, in compensazione dei crediti fiscali e previdenziali, con un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro annui. Successivamente, il Dm del 15 luglio 2016, ha stabilito modalità applicative della disposizione.
L’articolo 5 del citato decreto prevede che i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. Detto articolo, inoltre, stabilisce che i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti in parola tramite il modello F24 telematico, è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”