La compensazione orizzontale del credito Iva è soggetto a particolari limitazioni. Va innanzitutto evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.