L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha di recente fornito alcune indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio (DLgs. 81/2015).
In particolare, il DLgs. 185/2016 ha introdotto, dallo scorso 8/10/2016, una maggiore tracciabilità dei voucher e una specifica disciplina sanzionatoria. In assenza di un apposito decreto del Min. Lavoro che ne individui in via definitiva le modalità applicative, l’INL:
- ha confermato l’obbligo del committente di dichiarare all’INPS l’inizio dell’attività;
- ha stabilito che la comunicazione di inizio della prestazione accessoria va inviata tramite e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica appositamente indicati;
- sanzioni: ha chiarito che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione da €. 400 ad €.2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida (Art.13, DLgs.124/2004).
Qualora, oltre alla comunicazione in esame, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, troverà applicazione la maxi-sanzione per il lavoro nero (art.4 della L. 183/2010).