La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sostenuti dal concedente è disciplinata dall’art. 102, c. 7 del Tuir; tuttavia tale norma, nel tempo, è stata oggetto di significative modifiche introdotte dapprima dall’art.4-bis, DL.16/2012 e poi dalla legge di stabilità 2014 (L.147/2013). Quest’ultima, pur confermando la “libertà” di durata civilistica del contratto di leasing prescritta dal DL.16/2012, ha apportato, a decorrere dai contratti stipulati dal 01/01/2014, rilevanti modifiche in materia di deduzione dei canoni di leasing finanziario dal reddito d’impresa, senza però modificare i regimi di deducibilità fiscale preesistenti. Pertanto, potrebbe accadere che una stessa azienda (che ha beni in leasing per contratti stipulati in anni diversi) si trovi a dover operare con differenti regimi di deducibilità.
Si rammenta quindi che, per i contratti di leasing stipulati dal 2014, la durata minima fiscale relativa a:
Nulla è stato modificato, invece, riguardo la deducibilità dei canoni aventi ad oggetto autoveicoli - diversi da quelli strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti - i quali continuano a essere deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento.