Dal 1° al 31 agosto opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso.
In particolare, tale sospensione:
La recente Cassazione sent. n. 7995/2016 ha confermato la tesi dell’impossibilità di cumulare la sospensione feriale con la sospensione del termine per il ricorso da accertamento con adesione; per quanto non si tratti di un orientamento consolidato (sono diversi gli orientamenti in senso opposto) è bene, in via prudenziale, computare il termine non considerando il periodo di sospensione feriale.