La Legge di Stabilità 2016 ha posto “a regime” la norma, originariamente prevista per il 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel reddito agrario (con tassazione su base catastale) la produzione e cessione, da parte di imprenditori agricoli, di:
- energia elettrica/calorica (es: acqua calda) da fonti:
- rinnovabili agroforestali: sino a 2.400.000 kWh anno
- fotovoltaiche: sino a 260.000 kWh annui
- carburanti o prodotti chimici di origine agroforestale.
A tal fine è necessario il requisito della “prevalenza”, che risulta soddisfatto quando:
- i prodotti utilizzati nella produzione di energia, ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta sul fondo risultano di quantità superiore, a quelli acquistati da terzi
- ove tale raffronto non sia possibile, la prevalenza va individuata con riferimento al “valore” degli stessi:
valore “normale” prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola > costo prodotti acquistati da terzi
In assenza della prevalenza, la produzione e la cessione di energia da tali fonti sono soggette a tassazione secondo le regole “ordinarie” in materia di reddito d'impresa (costi, ricavi e rimanenze).