Come noto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio, può essere dedotto, purché corrisposto periodicamente; in particolare, lo stesso:
- è deducibile per il coniuge erogatore, senza alcun limite;
- è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente.
A tal fine, si rammenta che:
- CM 17/2015; gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato “disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente”, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante.
- Cassazione: da ultimo ha statuito la deducibilità:
- delle somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale (ordinanza n. 6794/2015);
- degli assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall’ex coniuge in un’unica soluzione a seguito di un accordo transattivo (ordinanza n. 4402/2014).