Ai fini Irpef, le somme erogate a titolo di “borsa di studio” per fini di studio/addestramento professionale, costituiscono reddito “assimilato” a quello di lavoro dipendente:
- se corrisposte al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente
- sempreché non sia prevista una specifica esenzione (come nel caso delle borse di studio corrisposte dalle Università/istituti di Istruzione Universitaria).
Per quanto riguarda gli importi erogati all’estero, le convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia prevedono in linea generale la tassazione concorrente in Italia (con il credito d’imposta per le imposte estere).
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto 2 nuove ipotesi di sussidi esenti Irpef, in relazione alle borse di studio erogate:
- in applicazione del programma “Erasmus Plus” per favorire la mobilità in ambito UE degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
- dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento, di scuole di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, di ricerca post dottorato e di perfezionamento all’estero.