Il Decreto Internazionalizzazione, intervenuto nuovamente sulla disciplina delle perdite su crediti, statuisce per legge quanto in buona parte già recepito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione ai crediti “di modesta entità” e verso debitori sottoposti a procedure concorsuali, viene sancito quanto segue:
- la deducibilità, in generale, coincide con il momento in cui, in base ai principi contabili, si deve procedere alla cancellazione, anche parziale, del credito (cioè “perdita civilistica” = “perdita fiscale”)
- tale momento può manifestarsi in un periodo d’imposta successivo a quello in cui si realizzano gli “elementi certi e precisi” ex art. 101 Tuir (cioè, rispettivamente, a quando sono decorsi 6 mesi dalla scadenza o si è instaurata la procedura concorsuale);