Il DLgs. 147/2015 modifica le disposizioni relative a dividendi e plusvalenze relative a partecipazioni in soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Sul punto, si segnala quanto segue:
- viene confermato che i dividendi "provenienti" da Paesi black list concorrono al reddito del socio residente (soggetto Irpef/Ires) per il 100%; tuttavia, con modifica degli artt. 47 e 89 TUIR, tale regime opera soltanto nel caso in cui il socio residente detenga:
- una partecipazione “diretta” in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato
- una partecipazione di controllo (anche di fatto e/o diretto/indiretto) in società estera non black list che consegua utili dalla partecipazione in società residente in paese black list.
Il regime di piena imponibilità non opera ove si applichi il regime CFC o a fronte della dimostrazione (anche tramite interpello) che dalle partecipazioni non è stato conseguito (fin dall'inizio del periodo di possesso) l'effetto di localizzare i redditi in paesi black list (art. 87 c. 1 lett. c) TUIR):
- è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione a fronte della prova che la società black list ha per oggetto principale una effettiva attività industriale/commerciale nel proprio paese. Il credito è riconosciuto per le sole imposte pagate dalla società controllata a partire dal 5° anno precedente a quello in corso al 7/10/2015
- qualora il contribuente intenda far valere l'esimente di cui all'art.87 TUIR ma non abbia presentato istanza di interpello o in caso di risposta negativa, la percezione di utili (o di plusvalenze) derivanti da partecipazioni in soggetti black list va segnalata nell’ Unico del socio residente, pena l'applicazione di una sanzione pari al 10% dei proventi non indicati, con un min. di €.1.000 ed un max di €.50.000.
Le novità si applicano a decorrere dal periodo in corso al 7/10/2015 (dal 2015 per i “soggetti solari”), nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.