Il DM 16/09/2015 effettua il primo adeguamento biennale degli “elementi indicativi di capacità contributiva” utilizzati dal redditometro per procedere alla determinazione sintetica del reddito.
Dal decreto, che recepisce la posizione dell’Agenzia a seguito del parere del Garante Privacy del 2013, emergono le seguenti differenze rispetto al DM 24/12/2012 (operante per il biennio 2009-2010):
Le nuove disposizioni sono applicabili agli accertamenti relativi al 2011 e anni successivi.
Con l’occasione si effettua una disamina della giurisprudenza più recente in relazione redditometro.