L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al processo di conservazione delle fatture elettroniche (e degli altri documenti con rilevanza fiscale). In particolare, è stato chiarito che:
- se il soggetto “conservatore” delle fatture elettroniche (es: soggetto che le emette per conto terzi) non coincide con il depositario delle scritture contabili (es.: il contribuente o il consulente di quest’ultimo)
- non è necessario comunicare con i mod. AA7/AA9 il luogo di conservazione delle stesse
- in quanto gli estremi identificativi del conservatore sono già riportati nel Manuale di conservazione.
In tal caso:
- il “conservatore” non deve rilasciare alcuna attestazione di tenuta (anche se parziale) delle “scritture contabili”
- è sufficiente l’indicazione delle modalità di conservazione elettronica effettuata a quadro RS in Unico.
E’, in ogni caso, necessario che le fatture, i registri e gli eventuali altri documenti conservati digitalmente (DM 17/06/2014) siano resi disponibili, in sede di controllo, a richiesta dei verificatori presso la sede del contribuente o del diverso depositario delle scritture contabili.