La CTR Lombardia ha rimesso alla Corte UE la questione circa la legittimità nel recupero dell’Iva tramite nota di variazione emessa oltre 1 anno quando la fattura emessa non sia stata incassata:
In particolare la CTR chiede che la Corte di Giustizia UE si esprima se sia conforme ai principi comunitari l’imposizione di tali limiti (ultimazione delle procedure esecutive, che siano rimaste infruttuose) al fine di operare la variazione in diminuzione della base imponibile e dell'IVA, oppure se ciò non configuri una sostanziale impraticabilità o eccessiva onerosità per il contribuente.
Nel caso di procedure concorsuali, secondo la norma di comportamento AIDC 192/2015, il fornitore ha diritto di emettere una nota di credito nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura. L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri dell’art. 101, comma 5 TUIR.