Con la CM 7/2015, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di oneri detraibili e deducibili, rispondendo a numerose questioni in materia di IRPEF. Nello specifico, viene precisato che:
- Interessi passivi sui mutui: non si perde il diritto alla detrazione, anche se l'unità immobiliare in Italia è locata, qualora il contribuente si sia dovuto trasferire all'estero per motivi di lavoro, a condizione che:
- Spese sanitarie: si ammette la detraibilità IRPEF al 19% delle spese sostenute per le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale, anche senza una specifica prescrizione medica. La detrazione quale spesa sanitaria si applica anche nel caso in cui il versamento sia effettuato a favore di una ONLUS a titolo di corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, come nel caso di trasporto in ambulanza, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.
- Sono ammesse in detrazione le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti.
- Spese istruzione: sono detraibili le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e quella universitaria.
Nell'ambito degli oneri deducibili, viene chiarito che sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 co.1 lett. c) TUIR, gli importi sostenuti a titolo di canone di locazione e di spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice e corrisposti periodicamente all'ex coniuge, in quanto equiparabili dell'assegno di mantenimento.