La recente CM 14/2015 ha diramato i primi chiarimenti sull'estensione del reverse charge introdotte dalla Legge di stabilità 2015.
Per quanto riguarda le prestazioni relative ad edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e lavori di completamento), l’ambito del reverse va individuato con riferimento ai codici ATECO 2007 della prestazione resa e posseduti dall’impresa prestatrice, anche quelle attività secondaria; vi rientrano dunque anche le prestazioni di manutenzione in tutti i casi in cui il codice ATECO le preveda.
Il reverse charge prescindere dalla tipologia di contratto tra le parti (prestazione d’opera o contratto d’appalto), rimanendo comunque esclusa la fornitura di beni con posa in opera accessoria.
Per quanto riguarda la nozione di "edificio", l’Agenzia ritiene di poter assimilare la nozione a quella di fabbricato, escludendo pertanto da reverse charge i terreni, le piscine e simili, non collocati sui fabbricati
Sono infine confermati le impostazioni applicabili in passato relative ad alcuni aspetti peculiari, tra cui: