La CM 5/2015 ha fornito chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali “nuovi” compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, realizzati dal 25/06/2014 al 30/06/2015 e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
Tra i principali chiarimenti, si segnala quanto segue:
- beni agevolabili: dovendo essere “strumentali”, sono esclusi beni merce e materiali di consumo;
- ammontare minimo di €.10.000: va verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato, non sui singoli beni che lo compongono;
- per i soggetti "solare" con investimenti agevolabili effettuati nel 2014, la 1° quota del credito d'imposta maturato è utilizzabile dal 01/01/2016, la 2° dal 01/01/2017 e la 3° dal 01/01/2018; ove, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non venga utilizzata, potrà essere fruita già nel successivo periodo d'imposta, andando a sommarsi alla quota fruibile di tale periodo;
- limiti di utilizzo: non è soggetto né allo specifico limite di € 250.000 per i crediti d’imposta, né rileva ai fini del limite annuale di compensazione in F24 di € 700.000; infine, non si applica il divieto di compensazione dei crediti erariali i presenza di somme iscritte a ruolo e scadute superiori a € 1.500.