Con la recente sentenza n. 1332/31/14, la CTR Piemonte, contrariamente alla posizione dall’Agenzia delle Entrate, sostiene l’impossibilità di far “slittare” i termini di decadenza dell’azione di accertamento in relazione alle perdite fiscali riportate da esercizi precedenti.
In particolare, in relazione alle perdite derivanti da un’operazione di fusione, viene ritenuto che le perdite fiscali di esercizi precedenti:
e pertanto i termini di accertamento decorrono dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui si realizza l’operazione straordinaria.