Pillole Operative 12/05/2023Bonus investimenti – aspetti dichiarativiLa L. 178/2020, oggetto di successive modifiche e integrazioni, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure ivi previste in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020.
Pillole Operative 26/04/2023Bonus investimenti – aspetti dichiarativiLa L. 178/2020, oggetto di successive modifiche e integrazioni, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure ivi previste in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020.
Pillole Operative 15/03/2022Titolare di reddito agrario senza bonus investimenti sudFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 15.03.2022 TITOLARE DI REDDITO AGRARIO SENZA BONUS INVESTIMENTI SUD La Commissione Finanze della Camera ha fornito chiarimenti in merito al bonus investimenti SUD, di cui alla Legge di stabilità 2016, relativo alle imprese agricole che producono reddito agrario o dominicale. PREMESSA Si ricorda, in estrema sintesi, che il bonus in esame consiste in un credito d’imposta per le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Pillole Operative 07/01/2022Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti in R&S e innovazioneFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE La Legge di bilancio 2022 modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai co. 198-206, art. 1, della legge di bilancio 2020 (a quest’ultima si riferiscono le disposizioni di seguito evidenziate). Si evidenzia che le modifiche al co. 205 sono di coordinamento normativo. art. 1 CONTENUTO testo normativo ante modifica: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito co. 198 (sostituito) d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206; testo normativo post modifica: per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206. attività di R&S di cui al co. 200: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 20 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; il credito d'imposta, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di co. 203 un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con D.M., è (sostituito) riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni.
Pillole Operative 07/01/2022Legge di Bilancio 2022 – bonus investimenti e rivalutazione beniFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 07.01.2022 LEGGE DI BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI E RIVALUTAZIONE BENI BONUS INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2021) Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge di bilancio 2021 (a quest’ultima sono riferiti le disposizioni di seguito evidenziate). art. 1 CONTENUTO co. 1051 (modificato) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai co. da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, purché entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento co. 1057-bis di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, (aggiunto) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: 20 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10 del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; co. 1058 (sostituito) 5 del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.
Pillole Operative 10/11/2021DDL bilancio 2022 – bonus investimenti in R&S e innovazioneFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 10.11.2021 DDL BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI IN R&S E INNOVAZIONE Le modifiche disposte al bonus investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e altre attività innovative di cui alla Legge di bilancio 2020 sono le seguenti: art. 1 CONTENUTO testo normativo vigente: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2022, per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle co. 198 (sostituito) misure di cui ai co. 199-206; testo normativo così sostituito: per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai co. 199-206. attività di R&S di cui al co. 200: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 20 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; il credito d'imposta, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con D.M., è co. 203 riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15 della relativa (sostituito) base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta nel rispetto dei relativi massimali e purché vi sia la separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività; attività di design e ideazione estetica di cui al co. 202: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; limite massimo annuale (aspetto comune): va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi attività di ricerca e sviluppo di cui al co. 200 (co. 203-bis): il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022 e fino a quello in corso al 31/12/2031, in misura pari al 10 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni; attività di innovazione tecnologica di cui al co. 201 (co. 203-ter): il credito d'imposta è riconosciuto, co. 203-bis, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 203-ter e 31/12/2025, in misura pari al 5 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o 203-quater (aggiunti) contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; attività di design e ideazione estetica di cui al co. 202 (co. 203-quater): il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025, in misura pari al 5 della relativa base di calcolo, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni; limite massimo annuale (aspetto comune): va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. REFI REDAZIONE FISCALE S.r.l Via G.
Pillole Operative 10/11/2021DDL bilancio 2022 – bonus investimenti e rivalutazione beniFISCALE Pag. 1/2 Agg. al 10.11.2021 DDL BILANCIO 2022 – BONUS INVESTIMENTI E RIVALUTAZIONE BENI BONUS INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2021) art. 1 CONTENUTO A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, co. 1051 che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il (modificato) 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai co. da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026, purché entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di co. 1057-bis (aggiunto) acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: 20 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10 del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5 del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.
Pillole Operative 26/10/2021Bonus investimenti – modello di comunicazioneFISCALE Pag. 1/5 Agg. al 26.10.2021 BONUS INVESTIMENTI – MODELLO DI COMUNICAZIONE PREMESSA La Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 184-197) ha introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dall’1/01 e fino al 31/12/2020 ovvero, a certe condizioni, fino al 30/06/2021. In particolare, il co. 191 del citato art. 1 prevede, tra l’altro, che al solo fine di consentire al Mise l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai co. 189 e 190 del citato art. 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.
Pillole Operative 26/09/2021Società tra professionisti – bonus investimentiFISCALE Pag. 1/3 Agg. al 26.09.2021 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – BONUS INVESTIMENTI La Risposta n. 600/2021 dell’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito, tra l’altro, all’accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali da parte di una società tra professionisti (in seguito STP) e al cumulo delle agevolazioni. CASO ESAMINATO La società istante, avente per oggetto principale dell’attività l'erogazione di servizi sociosanitari nell’ambito odontoiatrico svolti tramite i soci persone fisiche abilitati all’esercizio della relativa professione, è intenzionata a realizzare degli investimenti finalizzati all'acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico, alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all'allegato A della L. 232/2016; sta valutando la possibilità di accedere al bonus investimenti previsto dalla Legge di bilancio 2021 e a quello per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno di cui alla Legge di stabilità 2016.
Pillole Operative 19/07/2021Bonus investimenti Legge di bilancio 2020 – aspetti dichiarativiFISCALE Pag. 1/4 Agg. al 19.07.2021 BONUS INVESTIMENTI L. 160/2019 – ASPETTI DICHIARATIVI BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. sono le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, a decorrere dall’1/01/2020 e fino al 31/12/2020, ovvero entro il 30/06/2021 purché Beneficiari entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa; in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. agevolabili 232/2016, come integrato dalla L. 205/2017 (si tratta di beni immateriali funzionali alla Investimenti esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, del TUIR; beni per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5; fabbricati e costruzioni; beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti. 1) investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 MISURA IN CUI É RICONOSCIUTO IL CREDITO D’IMPOSTA E SUO UTILIZZO 40 del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 20 del costo, per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni.