Info Flash Fiscali 221 / 2318/12/2023Fatture a cavallo d’anno - Detrazione Iva - Mod. Iva e LI.PE.La detrazione dell’Iva richiede, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche l’effettiva ricezionedella fattura (e la relativa annotazione nel registro acquisti).Per le fatture a cavallo d’anno in relazione alle il documento sia stato emesso (campo data fattura nel documento XML) nel 2023, e risulta: - ricevuta (data SDI) nel 2023 ma annotata nel 2024: l’Iva è detraibile nel 2023, ma solo in dichiarazione Iva non rientra in una liquidazione Iva); a tal fine la fattura va annotata separatamente tra gli acquisti (è sufficiente un’apposita codifica), procedendo all’indicazione nel Mod. Iva 2024 (ma non in una LI.PE.) - ricevuta nel 2024 ed annotata a gennaio: risulta ordinariamente detraibile nella liquidazione Iva di gennaio.
Info Flash Fiscali 078 / 2303/05/2023Contribuenti forfettari e fuoriuscita – Regime di Iva e ritenuteL’Agenzia delle Entrate, nell’affrontare il caso di un contribuente fuoriuscito dal regime forfettario dal 2021 avendo superato il limite dei ricavi/compensi nell’anno 2020, chiarendo che ai fini: dell’Iva: ricorre l’obbligo di rettificare le fatture emesse, di effettuare il versamento dell’imposta e di presentare la dichiarazione Iva, avvalendosi del ravvedimento operoso, ove applicabile del sostituto d’imposta: questi non è responsabile (dunque non si applica alcuna sanzione) ove abbia agito con diligenza (avendo ricevuto la apposita dichiarazione da parte del contribuente forfettario); tuttavia: non deve assolvere alcun adempimento in relazione al periodo d’imposta 2021, in relazione al quale il contribuente forfettario ha già presentato la dichiarazione dei redditi deve assolvere in ritardo di obblighi del sostituto laddove le fatture siano riferiti al periodo 2022 Ciò si applica anche in presenza di decadenza retroattiva per supero del limite di . 100.000 di ricavi/compensi.
Info Flash Fiscali 051 / 2320/03/2023Bolle doganali elettroniche a cavallo d'anno - Detrazione e Mod Iva 2023Per la detrazione dell’Iva è richiesto, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche la concreta ricezione (ed annotazione nel registro acquisti) della fattura che certifica l’operazione di acquisto. Per le fatture a cavallo d’anno, per le quali la fattura è stata emessa nel 2022, e risulta: ricevuta (data SDI) nel 2022 ed annotata solo nel 2023: si annota separatamente tra gli acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod.