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I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22, co. 1) '(879(5,),& 6(03/,),&7(5))257 LA DICHIARAZIONE RESA PER ISCRITTO DAL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 22, CO. 1, SI PRESUME VERITIERA IN RELAZIONE AI DATI E ALLE INFORMAZIONI FORNITE Pag.7 /'(879(5,),&6(03/,),&7(5))257,/&21752//2&26717( '(879(5,),& '(879(5,),&6(03/,),&7 57 9 Aspetti soggettivi 9 sono attratti nell’adeguata verifica anche i clienti che facciano parte della pubblica amministrazione (es. comuni, regioni, etc.), o organismi che svolgano pubbliche funzioni (es. Soa, Agenzia per le imprese, ecc). 9 Modalità operative 9 si dovrà effettuare l’analisi del rischio (necessariamente basso), individuare il titolare effettivo e acquisire i dati e valutare lo scopo e natura del rapporto continuativo o d ll prestazione della t i professionale. f i l 9 I soggetti obbligati potranno applicare le misure di adeguata verifica semplificate esclusivamente sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.