Quesiti18/12/2018SNC " trasformata" in ditta individualeoggi, con atto notarile una snc è stata " trasformata" in ditta individuale. l'atto notarile è stato così strutturato: attestazione di recesso del socio, scioglimento di società e trasformazione della stessa in ditta individuale. L'impiegata del notaio mi ha comunicato che lei provvederà alla cancellazione alla c.c.i.a.a della società e alla comunicazione di una sorta di cessione d'azienda, anche se di fatto non è avvenuta, alla ditta individuale, al nostro studio rimane il compito della comunicazione della cancellazione della società all'INPS e all'IVA; INOLTRE per la ditta individuale devo aprire nuova partita IVA e aprire nuova posizione C.C.I.A.A oltre ad INPS. chiedo se ritenete corretta detta procedura. grazie Quanto prospettato è corretto.
Quesiti17/12/2018Utilizzo merce per corsi interniun'azienda di prodotti per parrucchieri, tiene all'interno della sua struttura dei corsi per i parrucchieri stessi, utilizzando per dimostrazione prodotti della stessa natura di quelli che poi destinerà alla vendita. devo in qualche modo giustificare l'uscita dal magazzino di questa merce, che di fatto non viene venduta, ma utilizzata direttamente grazie La risposta è positiva, nel senso che si dovrà dimostrare che i beni non sono stati ceduti "in nero". L'utilizzo nell'ambito della propria attività non è stata disciplinata in modo specifico dal Dpr 441/97 (presunzione di cessione in nero), nè dalle successive circolari esplicative; ciò significa che si potrà dimostrare con qualsiasi mezzo (anche presuntivo) l'impiego di tali beni (ad esempio sarà sufficiente dimostrare che sono stati tenuti corsi per presumere che una parte congrua di beni sia stato utilizzata in tale sede).
Quesiti17/12/2018Eliminazione magazzinoun'azienda ha del magazzino obsoleto e vorrebbe cederlo gratuitamente ad enti ecclesiastici (trattasi di prodotti per la pulizia della persona-invendibili). come deve giustificare l'uscita della merce, per la sua eliminazione dal magazzino grazie L'art. 16 L. 166/2016 (come modificato dalla legge di Bilancio 2018) prevede che: ) si considerano "distrutti" ai fini Iva (senza, dunque, emissione di alcuna fattura) e redditi (senza quindi che si evidenzia alcun ricavo da destinazione a finalità estranee) ) alcuni specifici beni ceduti gratuitamente agli enti di cui all'art. 2 lett. b) della medesima L. 166 ) tra cui rientrano i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa. Tra i destinatari sopraindicati figurano gli enti (pubblici o privati) costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore", di cui al D.lgs. 117/2017.
Quesiti14/12/2018Emissione ricevute fiscalibuongiorno, premesso di essermi sicuramente perso qualche norma, con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica, l'emissione delle ricevute fiscali da parte dei pubblici esercizi viene anch'essa sostituita dall'emissione della fattura elettronica o viene sostituita dallo scontrino fiscale parlante, o scompare definitivamente ringraziando della cortesia, buon proseguimento di giornata alessandro rizza Nulla cambia dal 1/01/2019 per quanto attiene la certificazione dei corrispettivi, nè per quanto riguarda gli scontrini fiscali né per quanto attiene le ricevute fiscali (cambierà dal 1/07/2019 per i dettaglianti con ricavi superiore a 400.000 , mentre per gli altri dettaglianti decorrerà dal 1/01/2020, considerato che a tali dati entrerà in vigore l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi). Cordiali saluti
Quesiti11/12/2018Commerciante al minuto corrispettivi e fatturebuonasera, un commerciante al minuto ad oggi rilascia scontrini alle persone fisiche e scontrino fattura ai titolari di partita iva. provvede poi ad annotare i corrispettivi nell’apposito registro indicando per ogni giorno la seguente dicitura:comprensivo della fattura dal n. x al n. y. con l’introduzione della fattura elettronica, il commerciante, a vostro parere, potrà continuare ad operare in questo modo, naturalmente inviando le fatture elettroniche all’SDI e rilasciando al cliente lo scontrino evitando così di registrare analiticamente le fatture di vendita grazie La risposta non può che essere positiva. Come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica costituisce una mera modalità di invio delle fatture, nulla cambiando per quanto attiene tutti gli adempimenti conseguenti, ivi incluso il fatto che i dettaglianti: ) in linea generale sono obbligati a indicare le fatture emesse nel registro dei corrispettivi (previa apposita annotazione al fine di non duplicare l'imponibile) ) salvo che già non possiedono registro delle vendite: nel qual caso la fattura elettronica andrebbe annotata solo in tale registro.
Quesiti11/12/2018Fattura elettronicaUn promotore finanziario, essendo obbligato, dall'1/1/2019, all'emissione della fattura elettronica, ha ricevuto comunicazione dalla società mandante che emetterà per conto del promotore stesso le fatture attive per provvigioni. Como potrà gestire il promotore finanziario la registrazione della propria fattura emessa: -sarà disponibile nella sezione fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, -la società emittente della fattura per suo conto dovrà fornirgli copia tramite pec Cordiali saluti.
Quesiti03/12/2018Conferimento studio professionale e conseguenze fiscali - Vostra Info Fisco 167/2018 Dott. Cirricione ABuongiorno sono un dottore commercialista con partita iva individuale e stò valutando lo "spostamento neutrale" della mia attività per ciò che concerne le elaborazioni delle contabilità e dei redditi su una società a resposabilità limitata sottoforma di Ced oppure di Stp ipotizzando in un secondo momento (anche dopo 12 mesi) la possibile cessione parziale delle quote della nuova Srl a colleghi o altre società interessate a collaborare con il sottoscritto: 1) E' fattibile inquadare il trasloco dell'attività dei servizi su una nuova Srl Ced oppure Stp senza corrispettivo economico come un "conferimento neutro" limitandomi a costiture la nuova Srl con un capitale sociale in denaro pari a euro 10.000 senza perizia di conferimento ulteriore I soci sotoscrittori del capitale sarebbero il sottoscritto per il 70 e la sorella (o la coniuge) per il restante 30. 2) Essendo il passagio delle elaborazioni contabili senza corrispettivo e tenuto conto dei detentori delle quote sociali vi può essere un richio di inquadramento della impostazione nella fattispecie della cessione della clientela 3) Qualora nel corso dei prossimi esercizi (a partire dall'esercizio 2020) si dovesse cedere parte delle quote sociali a altri colleghi o società di servizi con cui collaboro, magari rivalutandole con impsota forfettaria 8, potrei rischiare in quel momento una possibile contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria della fattispecie nella cessione della clientela da pate di professionista 4) Le Srl Stp possono nascere anche con un solo professionista detentore del pacchetto pari al 70 O tenuto conto dell'operazione di cui sopra ai fini del rispetto del principio del confeimento neutro non ci sarebbero criticità nel costituire una Stp con professioniti in quote del 65 5 soci finanziatori al 30 5) E' possibile effettuare la rivalutazione delle quote sociali con imposta forfettara dell'8 anche per le STP tra prfessionisti (magari Stp unipersonale) Resto a disposzione ringrazio e saluto Il problema indicato indicata nel quesito non ancora trovato una sufficiente conferma dal punto di vista della prassi dell'Agenzia o della giurisprudenza (nè, tantomeno, dal punto di vista normativo). Come noto, il conferimento "in neutralità fiscale" si verifica nel solo caso di conferimento di "azienda", ex art. 176 Tuir e, ad oggi: a) sono nettamente meno numerose le sentenze favorevoli alla ricognizione di un'azienda nell'ambito dell'attività professionale (l'unica di rilievo è la Cass. n. 2860/2010) b) mentre la maggior parte della giurisprudenza propende per il conferimento di singoli beni/diritti del professionista, con il conseguente problema: ) di applicazione dell'Iva (posto che i conferimenti di beni sono assoggettati ad imposta se effettuati da soggetti passivi Iva; rimarrebbero esclusi da Iva i soli conferimenti di crediti) ) di insorgenza di plus/minusvalenze "realizzate" ex art. 54 c. 1-bis Tuir (dove l'equiparazione ad una cessione dei beni conferiti è disciplinata dall'art. 9 Tuir) ed ex art. 54 c. 1-quater Tuir (cessione della clientela).