Secondo la risposta ad interpello n. 88/2024, nel caso di una procedura di liquidazione generale dei beni di una fondazione, qualora si verifichi un mancato pagamento da parte della fondazione, il fornitore ha il diritto di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, co. 2, DPR 633/72, una volta dimostrato l'insuccesso della procedura stessa.
Si tratta della procedura disciplinata dall’art. 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione al codice civile che, ai sensi del successivo art. 16, è soggetta alle “disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del RD 16 marzo 1942, n. 267” e, in quanto tale, assimilata ad una procedura concorsuale.
Quando la procedura è stata avviata in data antecedente al 26 maggio 2021, come nel caso dell'interpello, è necessario seguire la disciplina precedente le modifiche introdotte con DL 73/2021, e quindi, attenersi all’esito infruttuoso della procedura per poter emettere una nota di variazione in diminuzione. La nota deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui si verifica l'insuccesso della procedura.