La detrazione dell’Iva richiede, oltre al verificarsi del momento impositivo, anche l’effettiva “ricezione”della fattura (e la relativa annotazione nel registro acquisti).Per le fatture a cavallo d’anno in relazione alle il documento sia stato “emesso” (campo “data fattura” nel documento XML) nel 2023, e risulta:
- ricevuta (data SDI) nel 2023 ma annotata nel 2024: l’Iva è detraibile nel 2023, ma solo in dichiarazione Iva non rientra in una liquidazione Iva); a tal fine la fattura va “annotata separatamente” tra gli acquisti (è sufficiente un’apposita codifica), procedendo all’indicazione nel Mod. Iva 2024 (ma non in una LI.PE.)
- ricevuta nel 2024 ed annotata a gennaio: risulta ordinariamente detraibile nella liquidazione Iva di gennaio.
In tale sede non è applicabile il più ampio termine per l’annotazione di cui al DL 119/2018; infatti:
- in generale: la detrazione spetta anche ove l’annotazione sul registro acquisti avvenga entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione (con imputazione al mese precedente)in deroga: tale concetto non si applica per le fatture “a cavallo d’anno”.