Nella “Guida annuale” agli oneri deducibili/detraibili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, ai fini del superbonus 110%:
L’Agenzia non ha, al contrario, citato la possibilità, riconosciuta per altri bonus edilizi, di "sanare" l'errore con dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa dove è attestato che il corrispettivo accreditato a suo favore è stato correttamente contabilizzato ai fini della sua imputazione nel reddito d’impresa che, pertanto, è opportuno non adottare, laddove si sia incorsi nella violazione.