L’INPS è nuovamente tornato a fornire chiarimenti in materia di “esonero contributi”, con riferimento alle eccedenze di versamento. In particolare l’istituto, nel premettere che le istanze di rimborso/compensazione potranno essere presentate anche dopo il 31/12/2021, chiarisce che per i soggetti iscritti:
alla gestione separata (professionisti “senza Cassa”) o all’IVS non tenuti al minimale contributivo: le eventuali istanze (di rimborso o compensazione) potranno presentare le istanze solo dopo la presentazione del mod. Redditi PF 2022 (cioè dopo il 30/11/2022).