A seguito dalle modifiche introdotte dal D.L. 34/2019, a decorrere dal 1/01/2020:
- gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento (anche se dal punto di vista sostanziale l’obbligo rimane);
- è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri ed indicarle nel mod. Iva;
- per il fornitore viene introdotto l’obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione fornito dall’esportatore abituale.
È previsto, inoltre, anche un inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza della nuova procedura.