Il versamento del saldo Iva 2016 può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:
Le precedenti disposizioni prevedevano che il versamento oltre al 16 marzo fosse consentito nel solo caso di presentazione della dichiarazione Iva unitamente al Unico; come noto tale possibilità è stata soppressa dal 2017 e, dunque, tale scelta non risulta più soggetta ad alcun vincolo.
In caso di versamento in forma rateizzata, l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e, alle rate successive alla prima, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Andrà confermato se sia possibile differire ulteriormente di 30 giorni il versamento del saldo (al 30 luglio) con applicazione dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno.