Notizie Flash 31/10/2024Monitoraggio preventivo delle spese superbonus – proroga al 30/11/2024 presentazione istanzaCon un DPCM del 29/10/2024 viene prorogato dal 31/10/2024 al 30/11/2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle spese superbonus, di cui all’art. 3 del DL 39/2024, già sostenute nel 2024 o che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025. In particolare, verrebbe differito al 30 novembre 2024 il primo termine perentorio che riguarda gli interventi super-sismabonus avviati prima del 1 gennaio 2024, ma non ancora conclusi al 31 dicembre 2023, oppure avviati successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali vi sia stata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 e il 1 ottobre 2024, l’asseverazione di un SAL (Allegato 1) o di uno stato finale (Allegato B-1) da parte del direttore dei lavori.
Fisco passo per passo 04/10/2024Applicabilità del Superbonus in caso di detenzione di immobile per comodato d'uso gratuitoCon la risposta a interpello n. 188 del 01/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l'immobile sia detenuto in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito, registrato prima del 1 giugno 2021, può applicare le disposizioni contenute nel comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comodatario del contratto registrato prima della predetta data. Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera dbis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della L. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L.383/2000.
Info Flash Fiscali 174 / 2401/10/2024Nuova comunicazione per gli interventi da SuperbonusIl DPCM del 17/09/2024 ha attuato le disposizioni del DL Salva Conti che, ai fini di monitoraggio della spesa pubblica, ha introdotto una nuova comunicazione dei dati degli interventi che accedono al superbonus, a cui sono tenuti i soggetti che: al 31/12/2023 non hanno concluso i lavori e che, entro la stessa data, hanno presentato: la CILAS prevista per gli interventi superbonus (art. 119, co. 13-ter, DL 34/2020) l’istanza per acquisire il titolo abilitativo previsto per la demo-ricostruzione (SCIA o permesso di costruire) presentano detti documenti (CILAS o SCIA/permesso di costruire) dal 1 gennaio 2024. In particolare, viene previsto che i tecnici abilitati incaricati degli interventi comunichino: i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi; l’ammontare delle spese sostenute da 1/01 al 30/04/2024 e ammontare delle spese che saranno presumibilmente sostenute nel 2024 (post 30/03/2024) e 2025, con la relativa percentuale di detrazione riferiti agli interventi: da super-ecobonus: da inviare unitamente agli ulteriori dati già richiesti all’ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori) da super-sismabonus: da inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro il 31/10/2024: quando riguardano SAL approvati entro il 1/10/2024 entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL: in tutti gli altri casi.
Pillole Operative 11/09/2024Contributo Superbonus – Istanza entro il 31 ottobre 2024L’art. 1, co. 2, del D.L. 212/2023, ha previsto l’erogazione di un contributo: a favore dei soggetti che sostengono dall’1/01/2024 al 31/10/2024 spese per gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119, co. 8-bis, 1 periodo, del D.L. 34/2020; limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000, determinato ai sensi del citato art. 119, co. 8-bis.1, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31/12/2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60.
Fisco passo per passo 05/09/2024Contributi a fondo perduto per interventi Superbonus - istanza entro il 31/10/2024Con il DM 06/08/2024 (pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze): sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi volti alla: riqualificazione energetica degli edifici; di riduzione del rischio sismico, fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; agevolati con il superbonus nella misura del 70 (aliquota del superbonus per le spese sostenute nel 2024); per i soggetti con redditi bassi. Beneficiari del contributo L’art. 2 del DM 06/08/2024 prevede che il contributo possa essere richiesto; da parte di soggetti privati (persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, condomini); che sostengono – nel 2024 -- le spese ex art. 119, c. 8-bis, DL 34/2020: riqualificazione energetica degli edifici; di riduzione del rischio sismico, fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; nel rispetto delle seguenti condizioni: reddito di riferimento non superiore a . 15.000,00; il reddito in questione è determinato secondo le regole dettate dall’art. 119, c. 8-bis1, DL 34/2020; stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 al 31/12/2023; asseverazione dei lavori (art. 119, c. 13, DL 34/2020); esercizio opzione sconto in fattura/cessione del credito.
Fisco passo per passo 29/08/2024Plusvalenze su immobili con superbonus acquisiti per usucapione - nuovi chiarimenti dell'AgenziaCon la risposta a interpello 157 del 17/07/2024, l’Agenzia delle Entrate - in linea con quanto affermato nella risposta 156/2024 - sul tema inerente l’emersione di una plusvalenza tassabile nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi per i quali si è fruito del superbonus. A decorrere dal 01/01/2024, infatti, ai sensi della lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR, introdotta dall’art. 1 commi 64-66 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Fisco passo per passo 26/08/2024Plusvalenze su immobili con superbonus acquisiti per usucapione - nuovi chiarimenti dell'AgenziaCon la risposta a interpello 157 del 17/07/2024, l’Agenzia delle Entrate - in linea con quanto affermato nella risposta 156/2024 - sul tema inerente l’emersione di una plusvalenza tassabile nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi per i quali si è fruito del superbonus. A decorrere dal 01/01/2024, infatti, ai sensi della lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR, introdotta dall’art. 1 commi 64-66 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.