L’art. 1 co. 71 della L. 213/2023 reca alcune norme di interpretazione autentica relative all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali.
Viene disposto che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, vanno interpretate nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
- “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali;
- “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività. In quanto norme di interpretazione autentica, le previsioni dell’art. 1 co. 71 della L. 213/2023 hanno applicazione retroattiva.