Con la consulenza giuridica 15/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, contrariamente a quanto sostenuto da un’associazione che rappresenta a livello nazionale le holding di partecipazione, secondo cui le partecipazioni in società quotate dovrebbero essere escluse dall’adempimento, venendo a mancare la funzione informativa con finalità accertative della comunicazione all’Anagrafe, che gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari valgono anche per le partecipazioni in società quotate detenute da una holding come “immobilizzazioni finanziarie”, quindi a titolo durevole e non di breve periodo.
La regola generale prevede che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente, mensilmente e annualmente, all'Anagrafe tributaria i rapporti finanziari posti in essere con la clientela (articolo 7, Dpr n. 605/1973).
In particolare, la trasmissione dei dati avviene con cadenza mensile per le aperture e le cessazioni dei rapporti (vedi anche i provvedimenti del direttore dell'Agenzia del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008), con cadenza annuale per i saldi e i movimenti, secondo le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Dl n. 201/2011.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che per semplificare le procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le comunicazioni mensili e annuali avvengono utilizzando un nuovo tracciato comune, tramite il Sistema di interscambio dati (Sid), come precisato nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia del 10 febbraio 2015 e del 25 gennaio 2016.
Quest’ultime sono tenute a trasmettere anche le partecipazioni “se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22” (circolare n. 18/2007). L’obbligo sussiste a prescindere se si tratta di partecipazioni in società quotate o meno. In altri termini, la comunicazione all'Anagrafe tributaria è sempre dovuta per le partecipazioni detenute durevolmente, mentre può essere omessa per quelle di breve periodo. La comunicazione deve riguardare anche l’indicazione del titolare effettivo (provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 gennaio 2016) non essendo riscontrabile, a richiesta, presso la banca depositaria nell’ambito dei rapporti esistenti tra quest’ultima e la holding.
In definitiva, le partecipazioni in società quotate, se detenute dalle holding tra le immobilizzazioni finanziarie, devono continuare a essere oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.