Con risposta a interpello n. 469/2020, l’Agenzia delle Entrate, conferma il proprio orientamento espresso con la risoluzione n. 279/2002 e con la risposta a consulenza giuridica n. 1/2019, secondo il quale non è ammessa la cessione di un credito IVA non ancora esposto nella dichiarazione annuale o nell’istanza di rimborso trimestrale.
Si segnala che la Corte di Cassazione con varie sentenze, da ultimo la sentenza n. 27278/2019, ha ammesso la validità della cessione del credito IVA prima dell’esposizione dello stesso nella dichiarazione annuale del cedente, sulla base del generale principio civilistico che dispone la libera cedibilità dei crediti futuri, desumibile dall’art. 1348 c.c., a condizione che sussista il rapporto giuridico di base alla data della cessione.
Secondo le pronunce della Corte, ai fini della cessione del credito IVA rileva la qualità di soggetto passivo del cedente, quale premessa per la determinabilità dell’oggetto del contratto di cessione ex art. 1346 c.c.: di qui, la natura consensuale del contratto di cessione del credito ne comporta subito il perfezionamento giuridico a cui, tuttavia, non sempre si accompagna il trasferimento immediato dal cedente al cessionario, che è posticipato alla data in cui il credito viene a esistenza (Cass. n. 8333/2001).