La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità per le società di procedere entro il 30/09/2023:
a) ad assegnare/cedere in via agevolata nei confronti dei soci che risultavano tali anche al 30/09/2022:
- immobili diversi da quelli strumentali per destinazione
- beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, ecc.) non strumentali nell’attività propria dell’impresa.
b) alla trasformazione in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo/principale la gestione di tali beni, ammessa se tutti i soci attuali erano già presenti al 30/09/2022.
Imposta sostitutiva: sul plusvalore dato dalla differenza positiva tra valore normale dei beni assegnati/ceduti (o posseduti, in caso di trasformazione) ed il costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires ed IRAP nella misura:
- del 10,50% per le società “di comodo” in almeno 2 dei 3 periodi dal 2020 al 2022
- dell’8%, in caso contrario.
In caso di riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni (o presenti nel bilancio delle società che si trasformano), il loro importo è soggetto ad imposta sostitutiva del 13%.
Agevolazioni:
- per la determinazione della plusvalenza (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è ammesso utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale
- assegnazione/cessione: la plusvalenza opera a favore dei soci assegnatari in quanto in caso di:
- utilizzo di riserve di utili da parte di società di capitali: riduce il dividendo in natura per i soci
- in tutti gli altri casi (utilizzo di riserve di utili da parte di società di persone; utilizzo di riserve di capitale da parte di qualsiasi società): aumenta il costo fiscale della partecipazione dei soci (ordinariamente ridotto anche del valore normale dei beni ricevuti; se tale costo diviene negativo, è tassato quale utile)
- trasformazione agevolata: la plusvalenza aumenta il costo fiscale delle partecipazioni dei soci; tale costo, tuttavia, non è ridotto del valore normale dei beni agevolati posseduti dalla società
- le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili all’assegnazione/cessione sono ridotte al 50%, mentre le ipocatastali si applicano in misura fissa (la misura fissa di imposta di registro/ipocatastali si applica sempre in caso di trasformazione, anche agevolata)
Versamento: l’imposta sostitutiva va versata con l’F24 per il 60% entro il 30/09/2023, e per il restante 40% entro il 16/11/2023, anche tramite compensazione con eventuali crediti disponibili.